Uno dei modi più veloci e immediati per “dare”, “regalare”, “fare avere” qualcosa a qualcuno è donando. Il dono è una delle pratiche di generosità e affetto più diffuse e anche apprezzate, a volte. Ma quando si tratta di case la questione si complica, e, più che un dono, può rivelarsi un boomerang se non un problema per chi riceve. Vediamo come e perché.
Ci sono genitori che decidono di donare una casa ad uno dei loro figli, nonni oppure zii che donano un appartamento ad un nipote oppure ancora meglio che offrono la provvista economica, ovvero i denari, per comprare una casa o un appartamento ad un figlio o ad un nipote. In fondo i genitori quella casa l’avevano comprata proprio per il loro figlio, per lasciargli qualcosa, e in fondo la zia non ha avuto figli e le fa piacere lasciare un appartamento al suo nipote prediletto oppure il nonno, che ha quel nipote che fa fatica a trovare un lavoro, ha piacere a pensarlo sistemato con una casa di proprietà, che possa dargli stabilità… insomma gli esempi potrebbero essere innumerevoli.
Bene, anche nel campo degli immobili, questa si chiama Donazione, è disciplinata da una quarantina di articoli del Codice Civile e trova definizione nel n. 769 che la definisce come un accordo con il quale una parte dispone una forma di arricchimento nei confronti di un’altra, che la deve accettare, e tale disposizione trova motivazione nello spirito di liberalità di chi dona e nella gratitudine di chi riceve. Eppure, nonostante la liberalità della motivazione la Donazione viene configurata come un accordo tra parti, quindi come un Contratto. Ed è qui che la questione si complica.
Chi dona lo fa per fare un regalo, ma quando si tratta di case, beni immobili, o di ingenti somme di denaro la donazione viene definita come negozio solenne, quindi deve essere fatta, a pena di nullità, con Atto pubblico.
Quindi si, anche “dare”, “offrire”, “regalare” i soldi a qualcuno con i quali quel qualcuno comprerà una casa si configura come donazione e va fatta con atto pubblico, quindi dal notaio.
Tutto questo per garantire la consapevolezza delle parti circa l’importanza economica dell’atto e, non meno importante, per la valenza probatoria che ha nei confronti di quei terzi che potrebbero ritenere pregiudicati i propri interessi dalla donazione, ovvero altri fratelli o eredi in genere.
In caso di donazione di immobile, precisiamo che fino a che il beneficiario dell’immobile detiene l’oggetto della donazione tutte le conseguenze delle eventuali azioni dei terzi, fratelli o eredi in genere, che possono vedere pregiudicati i propri diritti ed opporsi alla donazione restano a suo carico, ma se il beneficiario intendesse vendere l’oggetto della donazione, prima di 10 anni dalla morte del donante o prima che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, esporrebbe chi acquista, o, in caso di acquirente che riceve un mutuo da una banca per l’acquisto, anche la banca mutuataria, alle medesime conseguenze, ovvero: rischio di azioni di revoca o riduzione della donazione e quindi di restituzione del bene o del denaro. In questa fattispecie quindi l’immobile diventerebbe invendibile e non si troverebbe alcuna banca disposta a concedere un mutuo ponendo ipoteca su un immobile del genere.
La soluzione pratica è la stipulazione, a cura e spese del venditore e avente come beneficiario l’acquirente, di idonea polizza assicurativa a tutela e garanzia da questi rischi. Ricordando che tale polizza tutelerebbe solo il terzo, ovvero l’acquirente e non il venditore (che aveva ricevuto in donazione l’immobile) contro cui, anche trascorsi i 20 anni dalla trascrizione della donazione e fino a 10 anni dalla morte del donante, l’eventuale parte lesa può sempre agire per ottenere il valore economico del bene donato.
In caso di donazione di somme di denaro queste andranno comunque imputate alla futura eventuale quota di legittima (al momento della successione del donante) e potranno anch’esse essere oggetto di azioni di revoca o riduzione. Precisiamo che se i denari vengono donati per l’acquisto di un immobile allora questa disposizione si configura come Donazione Indiretta e occorrerà precisare nell’atto di acquisto la provenienza del denaro e chi lo ha corrisposto, e in questo caso tale donazione non avrà rilevanza nei confronti di chi comprerà l’immobile acquistato con denaro donato, perché la provenienza non sarà da donazione ma a tutti gli effetti da compravendita.
Quindi in base all’obiettivo che avete valutate tutte le alternative per evitare intoppi, problemi o spese alla persona alla quale pensate di fare un regalo e a cui purtroppo, talvolta rischiate di lasciare un problema.