Vendere o comprare una casa non è mai solo una questione di prezzo: si tratta di un percorso fatto di verifiche, documenti, controlli e – a volte – imprevisti. Tra questi, i più temuti sono i vizi occulti, cioè difetti dell’immobile che possono emergere solo dopo l’acquisto, generando conflitti, richieste di risarcimento e addirittura il blocco o l’annullamento del contratto.
Ma cosa sono davvero? Quando si parla di vizi occulti ci si riferisce, in base all’art. 1490 del Codice Civile, a difetti non facilmente riconoscibili con la normale diligenza da parte dell’acquirente al momento della compravendita, che però esistevano già prima del rogito e che possono rendere l’immobile:
- inidoneo all’uso a cui è destinato, oppure
- notevolmente diminuirne il valore.
In sintesi, non basta che siano “piccoli difetti” visibili a occhio nudo: devono essere difetti gravi e nascosti.
Esempi concreti: infiltrazioni, impianti, abusi edilizi
Nella pratica, i casi più frequenti sono:
- Infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto o da murature perimetrali che non si notano nelle visite, magari perché sono state appena ritinteggiate.
- Impianti non a norma o malfunzionanti che non emergono da un semplice sopralluogo.
- Problemi strutturali come crepe profonde, cedimenti del solaio o del tetto.
- Abusi edilizi non dichiarati: ampliamenti, verande o modifiche interne mai sanate, che possono comportare sanzioni, obbligo di demolizione o bloccare un futuro rogito.
In tutti questi casi, la legge tutela l’acquirente: se il vizio era occulto, preesistente e grave, si può chiedere la risoluzione del contratto (cioè annullare la vendita e riavere indietro il prezzo pagato) o una riduzione del prezzo proporzionata alla perdita di valore.
Cosa dice la legge (e la Cassazione)
Secondo la legge, il venditore risponde dei vizi occulti, anche se lui stesso non ne era a conoscenza, salvo patto contrario (art. 1491 c.c.).
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che:
- i difetti devono essere non facilmente individuabili;
- devono essere preesistenti alla vendita;
- devono essere gravi (Cass. Civ. 14488/2008, 2238/2014 e altre).
È importante anche rispettare i termini:
- 8 giorni dal momento in cui il compratore scopre il vizio per denunciarlo al venditore;
- 1 anno dalla consegna dell’immobile per agire legalmente (art. 1495 c.c.).
Nel caso di immobili di nuova costruzione venduti da imprese costruttrici, si applicano regole ancora più severe: la cosiddetta “garanzia decennale” per i gravi difetti strutturali (art. 1669 c.c.).
Come tutelarsi (davvero) prima della vendita
Per evitare problemi, chi vende dovrebbe:
- verificare documentazione urbanistica e catastale;
- far controllare da un tecnico lo stato di conservazione di tetto, impianti, muri, infissi;
- sanare eventuali abusi edilizi;
- segnalare per iscritto eventuali difetti già noti.
Per chi compra, invece, è utile:
- richiedere una perizia tecnica;
- controllare la presenza del certificato di agibilità e dei certificati degli impianti;
- domandare dettagli sullo stato manutentivo, sulle ristrutturazioni passate e sugli interventi del condominio (ad esempio spese per rifacimento tetto o facciata).
E se l’agenzia immobiliare sapeva?
Secondo l’art. 1759 c.c., l’agenzia immobiliare deve informare le parti su tutte le circostanze di cui è a conoscenza. Se sapeva del vizio occulto e l’ha taciuto, può essere ritenuta responsabile per danno (Cass. 5602/2007).
Conclusione: vendere (o comprare) senza sorprese
I vizi occulti possono trasformare una compravendita in un percorso difficile e costoso. Ma con controlli accurati, documenti in ordine e la consulenza di professionisti competenti, è possibile prevenirli e proteggersi.
Il consiglio più importante? Non sottovalutare mai la fase preliminare: una verifica approfondita oggi vale molto più di una causa domani.