La denuncia di successione serve ad attestare la proprietà di un immobile?
No, la successione non “fa provenienza”.
La dichiarazione di successione ha valenza esclusivamente fiscale, fa certamente parte del corredo di documenti necessari – alla stipula, in caso di vendita – ma si configura solo come comunicazione da inviarsi all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla morte del “de cuius” accompagnata da una serie di adempimenti quali, ad esempio, il versamento della tassa di successione; quindi non è altro che una dichiarazione di trasmissione a titolo universale o particolare del patrimonio del defunto.
Affinchè l’erede possa dimostrare di essere proprietario del bene di cui desidera disporre (ovvero venderlo, locarlo o abitarlo) deve poter dimostrare che il defunto era proprietario del bene – procurandosi l’atto originario (es: di compravendita, permuta, donazione);
In seconda battuta deve dimostrare di essere l’erede del defunto. In base al nostro sistema legislativo, il chiamato all’eredità, che sia in forza di legge e/o testamento, per definirsi erede e quindi ottenere e disporre dei i beni ereditari deve accettare l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere fatta:
- espressamente, quando il chiamato con un atto formale dichiara di accettare una determinata eredità;
- tacitamente, quando il chiamato all’eredità compie un atto, ad esempio vendere uno dei beni dell’asse ereditario, che fa presupporre, senza incertezze, la sua volontà di accettare; ovvero un atto che non avrebbe comunque potuto compiere se non avesse assunto la qualità di erede.
Precisiamo che in caso di compravendita di immobili (terreni o fabbricati) il notaio rogante è tenuto alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, nel caso in cui l’acquisto ereditario non sia già stato trascritto – questo sia per la continuità delle trascrizioni e sia per la tutela dell’acquirente e dell’eventuale istituto mutuatario.







