Il Decreto Salva Casa continua a evolversi, ampliando ulteriormente la sua portata. Ieri pomeriggio, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato nuovi emendamenti che estendono l’abitabilità a una serie di immobili che finora non avevano i requisiti necessari per essere destinati a residenze. Questi emendamenti, insieme ad altre modifiche significative, mirano a semplificare e migliorare l’accesso alle abitazioni, rispondendo alle crescenti esigenze abitative della popolazione.
Riduzione delle Altezze e delle Superfici Minime
Uno dei punti salienti degli emendamenti riguarda la riduzione delle altezze e delle superfici minime necessarie per dichiarare abitabili alcuni locali.
Attualmente, un monolocale deve avere un’altezza dei soffitti di almeno 2,70 metri e una superficie di almeno 28 metri quadri per essere considerato abitabile. Con le nuove norme, sempre rispettando i requisiti igienico-sanitari, l’altezza minima scende a 2,40 metri e la superficie minima per i monolocali viene ridotta a 20 metri quadri per una persona e 28 metri quadri per due persone.
Condizioni per l’Abitabilità
Perché tali immobili possano essere dichiarati abitabili, ci sono alcune condizioni imprescindibili:
- I locali devono trovarsi in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.
- L’asseverazione deve essere accompagnata da un progetto di ristrutturazione che garantisca condizioni igienico-sanitarie adeguate, ottenibili attraverso una ventilazione naturale efficace, favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
In assenza di tali condizioni, restano in vigore i limiti precedenti:
- Altezza minima interna di 2,70 metri;
- Superficie minima dei monolocali di 28 metri quadrati per una persona e di 38 metri quadrati per due persone.
Ampliamento dei Cambi di Destinazione d’Uso
Il Decreto Salva Casa introduce significative modifiche anche riguardo ai cambi di destinazione d’uso senza opere. Fino ad oggi, realizzare un cambio di destinazione d’uso senza opere significava non svolgere alcun tipo di lavoro funzionale al nuovo utilizzo dell’immobile. Con le nuove disposizioni, rientrano nel cambio di destinazione d’uso senza opere anche le variazioni accompagnate da lavori in regime di edilizia libera. In pratica, i cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi, sia con opere sia senza.
Cambi di Destinazione d’Uso per Piani Fuori Terra e Seminterrati
Il Decreto Salva Casa prevede inoltre che i cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei piani seminterrati siano sempre consentiti, a condizione che siano previsti dalle norme regionali. Le norme regionali, infatti, possono individuare specifiche zone in cui applicare le semplificazioni sui cambi di destinazione d’uso previsti dal Decreto.
Regole Più Semplici per i Sottotetti
Un emendamento riformulato dalla Lega semplifica la procedura per rendere abitabili i sottotetti. Secondo la nuova normativa, il recupero dei sottotetti è consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se non rispettano le distanze minime tra gli edifici e dai confini. Tuttavia, devono essere rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, senza modifiche alla forma e alla superficie del sottotetto, mantenendo l’altezza massima dell’edificio.
Aumento dei Margini di Tollerabilità
La legge di conversione innalza al 6% la tolleranza tra il progetto e quanto viene effettivamente realizzato per le abitazioni fino a 60 metri quadri. Questo significa che gli immobili saranno considerati regolari se hanno una superficie fino a circa 3,5 metri quadri in più rispetto a quanto stabilito dal titolo abitativo. Per le abitazioni con superficie superiore, i margini di tollerabilità variano dal 2% al 4%, a seconda delle dimensioni.
Stop alla Doppia Conformità Edilizia
Inoltre, un emendamento elimina l’obbligo di doppia conformità edilizia. Fino ad ora, per ottenere una sanatoria edilizia, l’opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con la nuova norma, questa verifica non sarà più necessaria, semplificando ulteriormente le procedure e riducendo la burocrazia.
Sanabilità delle Difformità in Zone Vincolate
Infine, un ulteriore emendamento prevede che le difformità degli immobili diventano sanabili anche nelle zone con vincoli paesaggistici, per interventi realizzati prima dell’11 maggio 2006. Questa misura amplia le possibilità di regolarizzazione per molti immobili, contribuendo a una maggiore flessibilità nella gestione del patrimonio edilizio.







